I Vini DOCG - Denominazione di Origine Controllata e Garantita

D.O.C.G. è l'acronimo del nome di "Denominazione di Origine Controllata e Garantita" e si attribuisce a quei vini aventi già la D.O.C, che oltre ad avere speciali pregi organolettici, abbiano acquisito una particolare fama. Per la legislazione UE in vigore questa denominazione rientra nella categoria più ampia dei V.Q.P.R.D.
Il disciplinare per i vini DOCG
La DOCG è la massima qualificazione prevista e, oltre a rispettare tutti i parametri stabiliti dal disciplinare per i DOC, i vini DOCG sono sottoposti ad un secondo esame da parte di enologi ed enotecnici durante l'imbottigliamento (mentre per la DOC i controlli sono effettuati ogni 3 anni).
Superata la prova vengono rilasciati al produttore speciali sigilli in filigrana, stampati dall'Istituto Poligrafico dello Stato e rilasciati dalla Camera di Commercio o dal Consorzio di Tutela agli imbottigliatori, in numero limitato secondo il quantitativo di ettolitri prodotto, da porre su ogni bottiglia.
Nel caso dei liquori i sigilli sono apposti sul tappo, in modo tale che non si possa aprire senza danneggiarsi e quindi da rompere solo al momento della stappatura.
Nel caso dei vini, invece, il sigillo è posto sul collo della bottiglia.
Procedure per il riconoscimento della DOC e DOCG
La normativa comunitaria e nazionale prevede che per usufruire della Denominazione di Origine Controllata dei vini, i produttori devono fare richiesta alla regione di appartenenza per gli accertamenti chimico-fisici ed organolettici di cui al Regolamento CEE n.823/87, corredata di una relazione tecnica che illustri i fattori naturali ed i fattori umani che caratterizzano quel vino.
Per fattori naturali si intendono zona di produzione, natura dei terreni, esposizione e vitigno, mentre quelli umani sono rappresentati dai sistemi di allevamento, potatura, vinificazione ed invecchiamento.
Gli esami analitici ed organolettici devono essere effettuati per tutte le partite di vino atte a divenire DOC, DOCG. Ne consegue che il superamento dell'esame chimico-fisico ed organolettico è il presupposto indispensabile ed obbligatorio per qualificare con la Denominazione di Origine Controllata o con la Denominazione di Origine Controllata e Garantita le relative partite di vino.
Se gli organi tecnici della Regione esprimono parere favorevole, la domanda viene trasmessa al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed infine uno speciale Decreto del Presidente della repubblica riconosce la DOC e ne sancisce il disciplinare di produzione, che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

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